Art. 11 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 11

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
L'anzianità assoluta del sottufficiale che, cessato di essere iscritto nei ruoli, vi sia riammesso è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.
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