Art. 14

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo può trovarsi in una delle seguenti posizioni: servizio effettivo; aspettativa; sospensione dall'impiego per il sottufficiale in servizio permanente o dal servizio per il sottufficiale in servizio continuativo.
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