Art. 16

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause: a) prigionia di guerra; b) infermita temporanea proveniente da causa di servizio, c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio; d) motivi privati, limitatamente ai sottufficiali di cui alla lettera a) dell'. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa che è dichiarata con decreto ministeriale e decorre dalla data della cattura. L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta, a domanda o di autorità, pievi gli opportuni accertamenti sanitari. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale può essere concessa una licenza di convalescenza non superiore a giorni 60 oltre il periodo di licenza ordinaria non ancora fruito. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa per motivi privati è subordinata alle esigenze del servizio. L'aspettativa di cui alle precedenti lettere b), c) e d) è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto.
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