Art. 16
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra;
b) infermita temporanea proveniente da causa di servizio,
c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;
d) motivi privati, limitatamente ai sottufficiali di cui alla lettera a) dell'.
La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa che è dichiarata con decreto ministeriale e decorre dalla data della cattura.
L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta, a domanda o di autorità, pievi gli opportuni accertamenti sanitari. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale può essere concessa una licenza di convalescenza non superiore a giorni 60 oltre il periodo di licenza ordinaria non ancora fruito.
L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale.
La concessione dell'aspettativa per motivi privati è subordinata alle esigenze del servizio.
L'aspettativa di cui alle precedenti lettere b), c) e d) è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto.
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