Art. 16 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 16

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause: a) prigionia di guerra; b) infermita temporanea proveniente da causa di servizio, c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio; d) motivi privati, limitatamente ai sottufficiali di cui alla lettera a) dell'. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa che è dichiarata con decreto ministeriale e decorre dalla data della cattura. L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta, a domanda o di autorità, pievi gli opportuni accertamenti sanitari. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale può essere concessa una licenza di convalescenza non superiore a giorni 60 oltre il periodo di licenza ordinaria non ancora fruito. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa per motivi privati è subordinata alle esigenze del servizio. L'aspettativa di cui alle precedenti lettere b), c) e d) è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto.
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