Art. 22

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
La sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio è inflitta, previa inchiesta formale, per fatti di notevole gravità per i quali non si ritenga di infliggere la sanzione prevista dalla lettera d) del successivo ; la sua durata non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici.
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