Art. 29
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Al sottufficiale in servizio permanente o continuativo che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza spettantegli, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.
Al sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente o continuativo non abbia raggiunto nemmeno con l'aumento di cui al comma precedente il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, sono corrisposti, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura.
Intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria, calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile annientati di sei anni.
Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale che consegue o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.
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