Art. 35

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi dell'articolo 352 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, cessa dal servizio permanente o continuativo ed è collocato nella, categoria dei sottufficiali di complemento.
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