Art. 37

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il vice brigadiere in ferma volontaria o rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. La durata della ferma volontaria e della rafferma è stabilita dalle vigenti disposizioni. Il vicebrigadiere in ferma volontaria o rafferma non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio; nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
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