Art. 39
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Il vicebrigadiere cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli a norma delle vigenti disposizioni;
b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, cattiva condotta in servizio o in privato;
c) motivi disciplinari;
d) condanna penale per delitto, per la quale il sottufficiale debba espiare una pena restrittiva della libertà personale;
e) domanda per gravi comprovati motivi. La domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;
f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali;
g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;
h) nomina all'impiego civile;
i) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dalla ferma o dalla rafferma è, in ogni caso, adottato dal Ministro; previo parere della Commissione centrale ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera b); previa inchiesta formale e deliberazione della Commissione distrettuale di disciplina, ove si tratti di cessazione per lo cause di cui alla lettera e).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-18;173#art-39