Art. 41

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il vicebrigadiere che cessa dal servizio a termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle disposizioni di legge vigenti per i sottufficiali dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio. Se il vicebrigadiere cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), b), e), f), g) dell', il premio di congedamento è corrisposto in proporzione agli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di un anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al vicebrigadiere che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere e), d), h), i) del predetto . Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il vicebrigadiere consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.
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