Art. 40

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il vicebrigadiere che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall', eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.
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