Art. 40 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 40

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il vicebrigadiere che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall', eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.
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