Art. 33
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 feb 1968
Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente o continuativo per anzianità di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.
Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare; a domanda, dal servizio e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione
.
Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente o continuativo a domanda è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.
L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.
Storico versioni
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