Art. 33 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 33

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 feb 1968
Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente o continuativo per anzianità di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza. Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare; a domanda, dal servizio e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione . Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente o continuativo a domanda è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo. L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.
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