Art. 12
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento, tranne in caso di accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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