Art. 13

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il rapporto d'impiego del sottufficiale in servizio permanente o continuativo ha carattere di stabilità. Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio; nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173#art-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo