Art. 13
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Il rapporto d'impiego del sottufficiale in servizio permanente o continuativo ha carattere di stabilità.
Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio; nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
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