Art. 5

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
I sottufficiali di cui alle lettere a), b) e c) dell' e quelli richiamati in servizio sono considerati in ogni momento in attività di servizio. Il sottufficiale non può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti allo stato di sottufficiale.
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