Art. 2

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale, prima di assumere servizio, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito. Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza, della, nomina stessa.
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