Art. 1

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Lo stato di sottufficiale del Corpo degli agenti di custodia è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado. Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.
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