Art. 92 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 92

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause: a) età; b) infermiti; c) scarso rendimento; d) domanda; e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari; f) nomina all'impiego civile; g) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato con decreto ministeriale.
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