Art. 54

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio. Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
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