Art. 51

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
La categoria di complemento comprende i sottufficiali che, cessati dal servizio permanente o continuativo ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalla presente legge, hanno gli obblighi di servizio di cui all'articolo 52.
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