Art. 48
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
La categoria, della riserva comprende i sottufficiali cime dal servizio permanente o continuativo sono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-18;173#art-48