Art. 47

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali. La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili. La condanna a pena detentiva per un tempo non inferiore a un mese, salvi i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione del grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione dalle attribuzioni del grado durante la espiazione della pena.
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