Art. 53
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantottesimo anno di età.
Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
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