Art. 55

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
In ruolo d'onore sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali del Corpo che siano riconosciuti permanentemente inabili ali servizio per: a) mutilazioni o invalidità, riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648; b) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173#art-55

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo