Art. 59

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
La perdita del grado è disposta con decreto dal Ministro. La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1), 5) e 6), e secondo dell', dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2) e 3), e dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4) e 7). Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma, dell'articolo 36, la perdita dal grado per le cause indicate al primo comma, numeri 6) e 7), dell', decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente o continuativo. Il sottufficiale che incorre nella perdita del grado è, quando ne ricorrono le condizioni, iscritto al proprio distretto di leva come semplice soldato.
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