Art. 57
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o continuativo o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'articolo 25, lettere c), d), e) e dall', lettere b), e), d), e f), non può fare domanda di passaggio all'impiego civile.
Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia raggiunta l'anzianità di servizi) occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera n) dell'articolo 27 o che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da più di cinque anni, o che sia incorso nella perdita del grado.
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