Art. 65
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Sulla proposta formulata dalla Commissione distrettuale cui il sottufficiale è stato deferito, il Ministro, sentita la Commissione centrale di cui all' del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, provvede con decreto motivato.
Il Ministro può discostarsi dalla proposta della Commissione distrettuale e dal parere della Commissione centrale se ritiene di disporre in modo più favorevole al sottufficiale.
Solo in casi di particolare gravità il Ministro può infliggere una sanzione più grave di quella, proposta.
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