Art. 66

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo la norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Il Ministro lino a quando non sia convocato il Consiglio di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti.
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