Art. 71

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età di anni cinquanta, sono iscritti nella categoria del complemento, se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti, sono collocati in congedo assoluto. I sottufficiali delle, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'età di anni cinquanta sono collocati in congedo assoluto.
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