Art. 74
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Per le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti anteriormente alla data predetta, salvo che per le sanzioni, per le quali si osservano le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili.
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