Art. 77
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
I militari di truppa si distinguono in:
a) appuntati e guardie in servizio continuativo;
b) appuntati e guardie in ferma volontaria o in rafferma;
c) appuntati e guardie in congedo;
d) appuntati e guardie in congedo assoluto.
Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere a) e 6) del primo comma.
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