Art. 77 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 77

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
I militari di truppa si distinguono in: a) appuntati e guardie in servizio continuativo; b) appuntati e guardie in ferma volontaria o in rafferma; c) appuntati e guardie in congedo; d) appuntati e guardie in congedo assoluto. Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere a) e 6) del primo comma.
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