Art. 78

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
I militari di truppa di cui alle lettere a) e b) dell' e quelli richiamati a norma dell' sono considerati in ogni momento in attività di servizio. Essi non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti al loro stato.
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