Art. 73
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
I sottufficiali che assumano la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente ai sensi dell' ed i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscano di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, continueranno a rimanere in servizio conservando il grado e l'anzianità acquisiti.
I sottufficiali di cui al comma precedente che non siano riconosciuti idonei cessano dal servizio conservando il grado e l'anzianità acquisiti e sono collocati, a seconda dell'età e della idoneità fisica, nella riserva o nel congedo assoluto, con l'applicazione delle norme di cui all'.
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