Art. 55 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 55

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
In ruolo d'onore sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali del Corpo che siano riconosciuti permanentemente inabili ali servizio per: a) mutilazioni o invalidità, riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648; b) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.
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