Art. 54 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 54

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio. Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
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