Art. 63

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 6 ott 2011
Azione giudiziaria Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall' del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . Possono proporre il reclamo all'Autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.
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