Art. 63
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 6 ott 2011
Azione giudiziaria
Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall' del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
.
Possono proporre il reclamo all'Autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-03;69#art-63