Art. 73

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Norme regolamentari Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge. In sede di regolamento e in applicazione dell' della presente legge, non potrà farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.
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