Art. 72

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Personale degli Ordini o del Consiglio nazionale Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell' del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349. Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attività della stessa, sarà assunto dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.
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