Art. 69
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Termini di decadenza
Il termine di decadenza previsto dall', per proporre la domanda innanzi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata la deliberazione della Commissione unica.
Storico versioni
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