Art. 61

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Procedimenti disciplinari Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli , primo comma.
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