Art. 59

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Reiscrizione dei radiati Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione. Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda: la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'.
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