Art. 58
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Prescrizione
L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonchè dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.
La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.
L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-03;69#art-58