Art. 60
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Ricorso al Consiglio nazionale
Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.
Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell' per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.
I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli , non hanno effetto sospensivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-03;69#art-60