Art. 56
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Procedimento
Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.
Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
Storico versioni
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