Art. 51

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 20 feb 1963
Sanzioni disciplinari Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato. Esse sono: a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno; d) la radiazione dall'albo.
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