Art. 47

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

In vigore dal 14 lug 1968
Direzione affidata a persone non iscritte nell'albo La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti. Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento a i sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli della presente legge; ed alla contemporanea nomina a vicedirettore del periodico di un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all' della presente legge. Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo.
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