Art. 43
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69
In vigore dal 20 feb 1963
Notificazione delle deliberazioni del Consiglio
Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-03;69#art-43